sabato 22 maggio 2010

Nuove norme in materia di procreazione medicalmente assistita

Cosa c’è di nuovo nella Legge 40/2004 ?
Molto per la salute della donna a seguito di una importante sentenza pronunciata circa un anno fa dalla Corte Costituzionale.
Prima di tale sentenza la Legge 40 stabiliva il limite per la creazione degli embrioni che non potevano essere in numero superiore a tre e l’obbligo di usare tutti gli embrioni creati in un unico e contemporaneo impianto. Il tutto con il rischio, in caso di successo, di dare luogo a gravidanze plurime e la necessità, in caso di insuccesso, di dover ripetere ogni volta la stimolazione ovarica ed il conseguente prelievo chirurgico degli ovuli da fecondare. Due pratiche invasive e pericolose sia per la massiccia assunzione di ormoni, necessaria per produrre più ovuli, sia per l’intervento di prelievo degli stessi, da farsi sotto anestesia.
Grazie all’iniziativa di due coraggiose coppie che, assumendosi il peso di un complesso giudizio civile, si sono rivolte al Tribunale di Firenze per risolvere le difficoltà che la Legge 40 creava con i suoi obblighi ed i suoi limiti, ostacolando, anziché agevolare il loro intento di realizzare la procreazione assistita, essendo portatrici di gravi patologie.
E’ stato proprio nel giudizio davanti al Tribunale di Firenze che è stata posta la questione di incostituzionalità poi esaminata dalla Corte Costituzionale con esito tanto positivo.
La Corte ha esaminato due punti della Legge 40 nel primo dei quali (Art.14 n.2) veniva stabilito il limite dei tre embrioni da creare e da “impiantare” in una sola volta. La Corte, con il suo intervento, ha cancellato sia il divieto di creare più di tre embrioni, sia l’obbligo di usarli tutti e tre contemporaneamente. Ciò significa che ora il numero degli embrioni da creare è quello che il medico ritiene necessario in relazione all’età ed alle condizioni personali della donna. Il progredire dell’età diminuisce infatti la possibilità di buon esito dell’impianto e quindi occorre un maggior numero di embrioni per ripetere i tentativi con minor danno della salute della donna. Altrettanto accade in caso di patologie che si possono trasmettere geneticamente per le quali è necessario disporre di un maggior numero di embrioni fra cui poter scegliere quelli che risulteranno sani una volta eseguite le opportune indagini.
Nel secondo punto esaminato dalla Corte (Art.14 n.3 ) venivano dettate le regole secondo le quali, quando non era possibile, per cause gravi e documentate, procedere all’impianto degli embrioni creati, era consentito di provvedere alla conservazione degli stessi “fino alla data del trasferimento in utero, da realizzare appena possibile”. Tali regole sono state cancellate dalla Corte poiché non prevedono che il trasferimento degli embrioni “debba essere effettuato senza pregiudizio per la salute della donna”.
Si tratta di un riconoscimento di grande contenuto e di straordinaria importanza, dal momento che riporta la salute della donna al centro dell’applicazione di una legge che, nel suo impianto originario, non ne aveva tenuto alcun conto. Riconoscimento che restituisce alla donna la dignità delle sue scelte.

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